Ordinanza n. 21 del 2023

ORDINANZA N. 21

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

così composta:

Presidente: Silvana SCIARRA;

Giudici: Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2021, n. 42, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 febbraio-4 marzo 2022, depositato in cancelleria il 3 marzo 2022, iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Udito nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 il Giudice relatore Marco D’Alberti;

deliberato nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2023.

Ritenuto che con ricorso depositato il 3 marzo 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1 e 3 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2021, n. 42, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico)», denunciando la violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

che l’art. 1 della legge reg. Calabria n. 42 del 2021 modifica l’art. 1 della legge della Regione Calabria 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico), prevedendo: l’estensione di un contributo fisso, già riconosciuto dalla Regione agli enti che procedono alla stabilizzazione del personale precario per i primi tre anni del rapporto lavorativo, fino al loro collocamento in quiescenza; l’attribuzione di un analogo contributo fisso annuo, fino al collocamento in quiescenza, per i lavoratori di cui all’art. 2 della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, recante «Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)», per i quali si provveda alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato; l’autorizzazione in favore dell’Azienda Calabria Lavoro (ente pubblico economico strumentale della Regione) a stabilizzare i lavoratori a tempo determinato, con il riconoscimento di un contributo fisso annuo, sempre fino al collocamento in quiescenza;

che, poiché l’art. 3 della legge reg. Calabria n. 42 del 2021 reca una clausola di invarianza finanziaria, la parte ricorrente denuncia in primo luogo la violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., osservando che l’estensione dei contributi esistenti e l’introduzione di nuovi contributi per favorire la stabilizzazione del personale precario sarebbero avvenute in assenza di copertura finanziaria; rimarrebbe, in particolare, indimostrata l’affermazione riportata nell’art. 3 della legge regionale impugnata, secondo cui le modifiche introdotte troverebbero copertura «nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2021-2023»;

che le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con la norma interposta di cui all’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), in ragione della mancata indicazione della modalità con cui assicurare la copertura finanziaria della legge impugnata e dell’omessa allegazione di una relazione tecnica che quantifichi le entrate e gli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture finanziarie;

che, secondo il ricorrente, l’art. 3 della legge reg. Calabria n. 42 del 2021, prevedendo la copertura solo fino al 2023, sarebbe in contrasto anche con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in combinato con l’art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo cui, nel caso di spese a carattere continuativo, l’onere annuale deve essere indicato a regime;

che la Regione Calabria non si è costituita in giudizio;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, la legge della Regione Calabria 6 maggio 2022, n. 11, recante «Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico)» ha abrogato entrambe le disposizioni impugnate;

che, con atto depositato in data 2 gennaio 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022.

Considerato che con ricorso depositato il 3 marzo 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 3 della legge reg. Calabria n. 42 del 2021, denunciando la violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost.;

che, con atto depositato in data 2 gennaio 2023, l’Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della parte resistente, comporta l’estinzione del processo (tra le tante, ordinanze n. 12 del 2021, n. 226 del 2020, n. 244, n. 60 e n. 55 del 2018).

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 gennaio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2023.